la storia delle aree verdi e dei pozzi pubblici del nostro quartiere

Il Consorzio Fonte Meravigliosa al suo sorgere si era impegnato a realizzare il piano di zona Vigna Murata 40 e successive varianti con i relativi servizi ed a consegnare poi quanto previsto nei relativi atti d’obbligo a corredo del PDZ a mezzo cessione gratuita al Comune di Roma. Nel 1989, 1990 lo stesso con atti Notaio Misurale cedeva unilateralmente parte delle aree al Comune pur impegnadosi nei detti atti a continuare la manutenzione del verde pubblico fino al definitivo collaudo del Piano di Zona. Il procedimento di regolarizzazione di tale passaggio, però, non è mai stato completato per la mancata disponibilità, da parte del Consorzio, ad ottemperare quanto previsto negli atti d’obbligo (cessioni e collaudi delle opere). Nonostante ciò nel 1996, il nominato Consorzio cessava di effettuare la manutenzione delle aree verdi alla quale si era impegnato e chiedeva agli abitanti di versare un contributo obbligatorio. I cittadini si rifiutavano e davano vita a Fonteverde, associazione senza fini di lucro, basata su attività volontaria e benemerita di alcuni residenti, per la gestione delle aree verdi tramite contributi volontari degli abitanti. Questione di senso civico insomma. In tutti questi anni, con abnegazione e pazienza infinita, Fonteverde ha provveduto al mantenimento di quel bene preziosissimo – per noi e per il valore delle nostre abitazioni – che è il patrimonio di alberi e prati del quartiere. Contemporaneamente per fornire l’irrigazione alle aree verdi nel 2001 i cittadini erano nuovamente costretti ad intervenire in prima persona per salvare il proprio quartiere, data la situazione di stallo tra Comune di Roma e Consorzio Fonte Meravigliosa ed a creare il Consorzio di Gestione dell’impianto di irrigazione di Fonte Meravigliosa. Nell’aprile del 2009 a seguito dell’ufficiale scioglimento di Fonte Verde i due progetti si unificavano dando vita al Consorzio di Manutenzione del Verde di Fonte Meravigliosa che gestisce attualmente sia il verde che i pozzi di irrigazione a destinazione pubblica del quartiere mediante il contributo annuale volontario dei cittadini.


statuto

STATUTO DEL “CONSORZIO DI GESTIONE”


ARTICOLO 1
(Costituzione, denominazione, sede)

1 In data 21 maggio 2001 in Roma, viene costituito fra i Condomìni che fruiscono dell'impianto di irrigazione a servizio sia delle aree verdi condominiali che delle aree destinate a verde pubblico (v. allegata planimetria) site nel comprensorio Fonte Meravigliosa (P.d.Z. 40 ter) il Consorzio denominato “Consorzio di gestione del verde di Fonte Meravigliosa” di seguito denominato "Consorzio di gestione". Il ’'Consorzio di gestione" ha sede in Roma, in via Viale Stefano Gradi 137.

2 Sottoscrivono il presente Statuto per conto dei Condomìni gli amministratori, rappresentanti in carica alla predetta data.

3 Il "Consorzio di gestione" ha durata ventennale.

ARTICOLO 2
(Finalità e durata)

1. Il "Consorzio di gestione" non ha fini di lucro e si propone di assicurare l'approvvigionamento idrico , la tutela, la valorizzazione e la manutenzione delle aree pubbliche e condominiali destinate a verde presenti nell'area, di cui all'allegata planimetria, fermo restando l’attuale stato di fatto e di diritto delle singole proprietà delle aree verdi, dei pozzi, degli impianti di irrigazione e/o quanto altro connesso e necessario alle finalità del “Consorzio di gestione”. A tal fine il " Consorzio di gestione" provvederà ad assumere tutte le iniziative necessarie per poter effettuare l'intestazione, a suo nome, delle attuali utenze connesse all’utilizzo dell’impianto idrico di irrigazione, nonché a rappresentare le istanze del Consorzio stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione (Comune, Municipio, ed altri).

2. Il "Consorzio di gestione " sarà tenuto a consentire ai singoli Condomìni aderenti e alle altre realtà presenti nel quartiere che fruiscono attualmente dell'impianto di irrigazione e che aderiscono al "Consorzio di gestione" l'approvvigionamento idrico finalizzato all'irrigazione delle aree verdi.

ARTICOLO 3
(Ripartizione delle spese)

1. I costi connessi con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi (energia elettrica e tutte le manutenzioni “nulla escluso”),la manutenzione del verde pubblico, ivi comprese le spese di gestione del "Consorzio di gestione", saranno ripartiti, secondo una quota annuale per unità immobiliare determinata come previsto dal succ. art.6.
Per i Condomini che utilizzano pozzi indipendenti per l’irrigazione è prevista una riduzione della quota pari al 15%

2. Alle Associazioni sportive e alle altre realtà che utilizzano l'impianto per l'irrigazione verranno addebitate le relative spese che annualmente sono stabilite dal Consiglio Direttivo d'intesa con le Associazioni stesse.

ARTICOLO 4
(Soci)

1. Sono soci del "Consorzio di gestione" i Condomìni che vengono rappresentati dall'amministratore in carica o da un suo delegato. Sono altresì soci del "Consorzio di gestione" gli altri soggetti che utilizzano l'impianto di irrigazione e che aderiscono al Consorzio stesso tramite il proprio rappresentante.

ARTICOLO 5
(Diritti e doveri dei soci)

1 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee.

2 I soci hanno diritto di essere informati sull'attività del Consorzio; pertanto i verbali delle assemblee, i bilanci e i rendiconti dovranno essere portati a loro conoscenza con modalità che verranno definite dal Consiglio Direttivo.

3 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del relativo regolamento e di versare la quota associativa deliberata per ogni periodo dal Consiglio Direttivo.

4 L'iscrizione al "Consorzio di gestione" avviene mediante comunicazione scritta di adesione da parte degli amministratori. L'eventuale recesso da parte di un socio deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno sei mesi.

5 Nei confronti dei soci non in regola con il pagamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo può intraprendere ogni proponibile azione per il recupero di quanto dovuto, compresa l'interruzione dell'erogazione dell'irrigazione.

6 Ai soci che commettano azioni contrarie agli scopi del "Consorzio di gestione" o la cui, condotta costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento del consorzio stesso possono essere richiesti i risarcimenti dei danni.

ARTICOLO 6
(Entrate del Consorzio di gestione)

1. Le entrate sono costituite dalle:
a) quote associative richieste dal Consiglio Direttivo determinate in via presuntiva e versate dai soci in via anticipata secondo le scadenze determinate dal Consiglio Direttivo;
b) somme addebitate a ciascun utente a conguaglio in fase di consuntivo sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 3.

2 La quota associativa viene deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo e tiene conto delle spese effettive sostenute nell'esercizio scaduto.

3 Il "Consorzio di gestione" si finanzia altresì con eventuali contributi di Enti Pubblici ed erogazioni liberali di terzi.

ARTICOLO 7
(Organi del Consorzio di gestione)

1. Sono organi del "Consorzio di gestione":
a) l'Assemblea dei Soci (rappresentati, nel caso dei Condomìni, dall'amministratore o da un suo delegato);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Le cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono a titolo gratuito salvo diverse determinazioni da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8
(Assemblea dei soci)

1 L'Assemblea rappresenta tutti i soci.

2 Partecipano all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote.

3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o di almeno 5 soci.

4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario.

5 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno.

6 L'Assemblea ordinaria provvede inoltre:
a) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e del relativo Presidente;
b) a delineare gli indirizzi generali dell'attività consortile;
c) ad approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività consortile;
d) a deliberare su tutte le questioni poste da almeno un quarto dei soci.

7 L'Assemblea straordinaria provvede:
a) a deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
b) a deliberare sullo scioglimento del "Consorzio di gestione".

8 L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria vengono convocate con avviso scritto consegnato a mezzo raccomandata.

9 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno un terzo dei soci. Essa delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

10 L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

ARTICOLO 9
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Tesoriere, eletti fra coloro che rappresentano i soci (per quanto riguarda i Condomìni gli amministratori o loro delegati);

2. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

elegge a maggioranza fra i sui membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

provvede alla gestione ordinaria e straordinaria del "Consorzio di gestione" con i poteri consentiti dalla legge e dal presente statuto;

redige il bilancio consuntivo dell'anno relativo al "Consorzio di gestione" unitamente ad una dettagliata relazione;

redige il bilancio preventivo dell'anno successivo unitamente ad una dettagliata relazione e lo sottopone ai soci per l'approvazione.

3. Ciascun membro del Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

4. Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5 Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo nonché delle assemblee.

6 In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso può cooptare fra i soci il membro o i membri sostitutivi che saranno sottoposti a ratifica nella prima assemblea dei soci.

ARTICOLO 10
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Consorzio di gestione".

2. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il VicePresidente, delegato a rappresentare il Consorzio in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 11
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere, nominato a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo, gestisce la Cassa del "Consorzio di gestione", tiene le scritture contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo. Per l'assolvimento di tali compiti, il Tesoriere può avvalersi, previa delibera del Consiglio Direttivo, di collaborazioni esterne.

ARTICOLO 12
(Collegio dei revisori dei conti)

1 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri., da eleggersi tra i cittadini residenti.

2 I Revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità del "Consorzio di gestione", dando pareri scritti sui bilanci.

3 I Revisori dei conti durano in carica 3 anni.

ARTICOLO 13
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

UTILIZZATORI DELL'IMPIANTO CHE ADERISCONO AL PRESENTE STATUTO